Trasparenza
Approfondimento Privacy
REGOLAMENTO UE 2016/679
L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.
1). Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Vi è l’obbligo di chiudere il registratore dentro un armadio con doppia chiave (una in possesso del titolare e la seconda del responsabile scelto dai lavoratori). Lo stesso varrà per la password del DVR/NVR, divisa in 2 (metà in possesso del titolare e la seconda metà in possesso del responsabile scelto dai lavoratori). La durata della registrazione sarà di 24/48 ore.
2). La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3). Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 2. L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «Art. 171 (Altre fattispecie). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.». In tema di controllo a distanza dei lavoratori, l’idoneità dell’impianto a ledere il bene giuridico protetto è sufficente ad integrare il reato, anche se l’impianto non è messo in funzione, poichè,configurandosi come reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno.
La normativa privacy si applica nel caso di “trattamento di dati personali”.
“Trattamento” indica qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
“Dato personale” identifica le informazioni relative alla persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altro dato, ivi compreso un numero di riconoscimento personale.
La raccolta, la registrazione e l’utilizzo delle immagini, configura un trattamento di dati personali. Tale limite è l’identificazione della persona.Infatti l’utilizzo delle telecamere non comporta trattamento di dati personali nel caso di sistemi che non consentono l’identificazione ( webcam per fini turistici,telecamere finte).
L’installazione di telecamere finte non comporta trattamento di dati personali ma non è comunque ammesso poichè potrebbe generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate, con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che le ha installate.
Il Monitor non è consentito. Anche la sola presa visione di immagini acquisite per mezzo di sistemi di videosorveglianza, integra un trattamento di dati personali. Pertanto, le immagini trasmesse da un monitor, dovranno essere oggetto di protezione, sicchè riservate a chi è stato incaricato dal titolare del trattamento dei dati.
In ambito domestico, il trattamento dei dati personali non è soggetto a normativa privacy. Basterà mettere un cartello che informi eventuali lavoratori domestici
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